Index POLITICA - Giugno 1997


TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA D'ONOFRIO PER L'ORDINAMENTO FEDERALE DELLO STATO ITALIANO

Il titolo V della parte seconda della costituzione (articoli 114 - 133: le regioni, le province, i comuni) E’ integralmente sostituito dai seguenti articoli:

Articolo 1

La Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato.

Sono garantite le autonomie funzionali.

Le funzioni amministrative e regolamenti sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione, o allo Stato della Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Statuti speciali regionali, senza duplicazioni di funzione e con l’individuazione elle rispettive responsabilità.

La funzione legislativa è ripartita tra Regione e lo Stato, dalla Costituzione e dagli Statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio si sussidiarietà.

Le relazioni tra Comuni, Provincie, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.

Articolo 2

A tutela delle funzioni amministrative e regolamentari proprie, i Comuni e le Province possono ricorrere contro le leggi della Regione e dello Stato direttamente alla Corte Costituzionale.

Articolo 3

Con legge costituzionale e con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.

Con legge regionale e con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province esistenti.

Articolo 4

Salvo che i Tratti concernenti l’Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa e sicurezza: ordine pubblico; moneta; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria; ordinamento generale dell’istruzione, dell’università e della ricerca; ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; tutela dei beni culturali e ambientali; grandi reti di trasporto, di comunicazioni e di energia.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell’organizzazione e dell’attività amministrativa della Regione.

Con statuto deliberato da ciascun consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono discipline le funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, si procede alla revisione degli statuti del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino - Alto Adige, della Valle d’Aosta, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali.

Articolo 5

I Consigli regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 6

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:

  • I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.
  • Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziare la capacità produttiva e la competitività internazionale.
  • I beni demaniale appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato in quanto essenziali per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
  • Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia costituita dal loro demanio o da tributi locali propri.

Articolo 7

La regione non può istituire dazi da importazione o esportazione o transito tra Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l’impegno o il lavoro.

La sezione II del titolo III della parte seconda della costituzione (pubblica amministrazione, articoli 97-98) E’ integralmente sostituita dai seguenti articoli:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 1 bis

L’indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le rispettive Pubbliche Amministrazioni.

Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della Provincia, della Regione o del Governo, sono disciplinate l’organizzazione e l’attività della rispettiva Pubblica Amministrazione, anche in riferimento alla previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.

Articolo 2 bis

Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità indipendenti.

Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.

Articolo 3 bis

L’organizzazione e l’attività della Pubblica Amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

  • garanzia dell’efficacia, dell’efficienza, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa;
  • previsione generalizzata del Difensore Civico, anche in materia fiscale, quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;
  • previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguenti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazione similari;
  • previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.

Articolo 4 bis

Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono, anche se in parte, sull’organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati con esplicita indicazione della loro fattibilità amministrativa.

Articolo 5 bis

Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico ed informatico dell’amministrazione statale, con quelle regionali e i locali.

Articolo 6 bis

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del pubblico interesse.

Se sono componenti del Parlamento e delle Assemblee Legislative regionali possono conseguire promozioni solamente per anzianità.

Articolo 7 bis

Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

Disposizioni transitorie e finali

  1. Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia - Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto - Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
  2. Lo stato speciale di ciascuna Regione, di cui all’articolo 3, indica la data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge costituzionale e il 1° gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.

Il Relatore

Francesco D’Onofrio

Roma, 30 maggio 1997